martedì 19 luglio 2011

OLI 310: ENERGIA - Effetti collaterali del monopolio

Cassazione, se si scioglie il gelato non è colpa dell'Enel.
(Foto dal blog persbaglio.ilcannocchiale.it)
Si potrebbe pensare che gli effetti negativi del monopolio dello Stato sull'energia elettrica si fermino al fatto di non essere liberi di installare un pannello fotovoltaico senza dover obbligatoriamente vendere l'energia alla rete elettrica nazionale. Da oggi invece una sentenza della Cassazione aggiunge un tassello alle vessazioni che il sistema monopolistico italiano infligge ai propri cittadini, ossia che Enel non è più responsabile delle interruzioni di energia derivanti da una mancanza di fornitura da parte della rete elettrica nazionale, al tempo dei fatti GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale).
La storia si articola negli anni, con un ristorante che, a seguito di un'interruzione notturna dell'energia elettrica, aveva perduto le scorte refrigerate e congelate, motivo per il quale si era rivolto alle vie legali per chiedere il risarcimento ad Enel. Ma Enel si opponeva, manifestando la propria estraneità alle cause di interruzione, che invece andavano ricercate nella mancanza di fornitura da parte di GRTN (che allora era la società di stato che amministrava la distribuzione monopolistica dell'energia elettrica). Le prime due sentenze, richiamandosi alla responsabilità del venditore rispetto alla qualità del prodotto venduto, avevano dato ragione al ristorante. La sentenza di Cassazione ribalta invece completamente le prime due, chiamando in causa una sostanziale differenza, ossia che Enel non ha la possibilità di rifornirsi da un altro produttore, avendo la rete elettrica nazionale caratteristica di monopolio, per cui Enel è obbligata nella scelta del suo fornitore. Quindi, non può essere responsabile di una scelta che gli viene imposta per legge.
Si potrebbe obiettare ai giudici di Cassazione che GRTN non aveva però un rapporto commerciale diretto con l'utente finale, per cui non si capisce chi dovrebbe ripagare il danno. Viene di fatto annullato ad Enel il suo rischio d'impresa. In questo ragionamento, la ricaduta sul cittadino delle "beghe" tra Enel e il suo fornitore non viene tenuta in minima considerazione, a riprova che ormai le istituzioni viaggiano su binari celesti, ignari dei reali bisogni dei cittadini.
Quindi adesso al ristorante non resta che rifare causa ad un'azienda che non esiste più, dovendo innanzi tutto individuare quale tra le centomila che si sono create ai tempi del decreto Bersani sulla liberalizzazione avrà ereditato la responsabilità di tale disservizio di GRTN. E poi attendere altri dieci anni come minimo per un'altra ballerina sentenza di Cassazione, se nel frattempo non avrà preferito emigrare nella spiaggia di un paese sudamericano.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3255:black-out-elettrico-perche-lenel-non-e-responsabile-cassazione-sez-iii-18-gennaio-2011-n-1090&catid=58:risarcimento&Itemid=91
(Stefano De Pietro)

Nessun commento:

Posta un commento